L’ecobonus 110% sarà valido per le spese sostenute a partire dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione del 110% si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo. Ci sono però altre due opzioni: la cessione del credito o lo sconto in fattura.

A usufruire dell’ecobonus 110 per cento per la ristrutturazione sono i condomini, gli Istituti delle case popolari e, nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti, le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa. Sono detraibili le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:

l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (il cosiddetto cappotto termico) con un limite di 60mila euro moltiplicato per le unità abitative presenti;

la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un limite di 30mila euro moltiplicato per ogni singola unità abitativa.

In caso di unità unifamiliari, l’agevolazione riguarda la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, per un ammontare delle spese non superiore ai 30mila euro, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Cosa succede nel caso di sostituzione di infissi, di finestre, di tende da sole, di condizionatori o di serramenti? 

Non si applica l’ecobonus al 100 per questi lavori, ma rimane la vecchia detrazione dell’ecobonus dal 50 al 65%. La detrazione però sale al 110 per cento nel caso in cui tali interventi “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” maggiori.

Tutti i lavori per avere diritto all’ecobonus 110 per cento devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Qualora esso non fosse possibile, si deve dimostrare tramite il raggiungimento della classe più alta l’APE (attestato di prestazione energetica). Solo in questo caso si ha diritto a una detrazione 110% per la ristrutturazione.

È possibile la detrazione fiscale per l’ecobonus 110 per la seconda casa?

Sebbene la prima formulazione del decreto rilancio ammettesse la detrazione fiscale per l’ecobonus al 110% solo per la prima casa e nella seconda casa solo nei condomini, un emendamento sta per stravolgere il tutto.

L’emendamento prevede che l’ecobonus 110 valga anche per la seconda casa, anche se si tratta di villette unifamiliari. Ma non solo. La detrazione 110% del bonus sarebbe estesa anche agli impianti sportivi e agli alberghi.

Ecobonus 110 fino a quando?

L’attuale formulazione del decreto rilancio considera una finestra temporale per l’ecobonus 110% dal 1º luglio al 31 dicembre 2021. Ma l’emendamento citato prima vuole ampliare il periodo di applicazione del bonus 110 anche ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Come funziona la cessione del credito?

La cessione del credito per l’ecobonus 110 per cento consiste appunto nella cessione del credito maturato (ovvero della cifra che verrà restituita al cittadino nell’arco di cinque anni) a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo incasserà dal fisco. Una misura che permette alle famiglie di far svolgere gratuitamente i lavori di ristrutturazione che rientrano nell’ecobonus al 110%.

Nell’ultima versione dell’ecobonus inserita nel decreto rilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale è prevista anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura non solo per l’ecobonus al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione con una detrazione al 50%, per gli ecobonus al 65%, per il bonus facciate al 90%, non solo per i nuovi lavori, ma anche per quelli già fatti.

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